(massima n. 1)
In tema di inosservanza di provvedimento dell'autoritą, la disposizione di cui all'art. 650 c.p. č norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autoritą non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 c.p.p., sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura pił grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p.