(massima n. 1)
Non integra né la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dall'art. 9, comma 1, della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) — avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge — né il delitto previsto dal comma successivo — che si concreta nella violazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale — il fatto della persona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto al violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata, sicché può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p.