(massima n. 1)
La facoltą dell'Autoritą di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza č sanzionata penalmente dall'art. 650 c.p., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere pił agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l'inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia.