(massima n. 1)
L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 15 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come tutti gli ordini emanati dall'autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge (art. 650 c.p.), deve essere congruamente motivato perché implica l'imposizione di una determinata condotta al soggetto cui è diretto, il quale deve essere messo in grado di verificare la legittimità del provvedimento medesimo e, quindi, il suo valore vincolante, nonché di valutare la propria convenienza a rigettarlo o a rifiutarlo. La mera indicazione di «ragioni di pubblica sicurezza» non costituisce motivazione del provvedimento idoneo a renderlo legittimo.