(massima n. 1)
Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva ottemperato alla convocazione "per motivi di giustizia" presso il comando della Capitaneria di Porto al fine di procedere alla verifica delle generalità fornite in occasione di un controllo).