(massima n. 1)
La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragione di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamitā o gravi epidemie, č punita a norma dell'art. 650 c.p. Invece, le violazioni delle ordinanze del sindaco applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, norma che si pone in rapporto di specialitā rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge. (Fattispecie relativa ad inosservanza dell'ordine del sindaco di disattivare un canile, qualificato dalla Suprema Corte come violazione dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e non dell'art. 650 c.p.).