(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autoritā, č necessario che il provvedimento stesso sia stato previamente reso noto al soggetto inottemperante e la relativa prova grava sull'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto raggiunta la prova di tale conoscenza nella notifica di ordine di convocazione al coniuge dell'interessato).