(massima n. 1)
L'ordine di comparire davanti all'autoritą di P.S. impartito al cittadino straniero per motivi inerenti alla sua permanenza nel territorio dello Stato costituisce reato anche dopo la depenalizzazione dell'art. 15 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) disposta con l'art. 1 del decreto legislativo n. 480 del 1994, e la sua violazione č sanzionata a norma dell'art. 650 c.p. che prevede «l'inosservanza del provvedimento legalmente dato dall'autoritą per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene». (L'invito ad esibire i documenti impartito a uno straniero č stato ritenuto dalla S.C. rientrare tra i provvedimenti legalmente dati dall'autoritą per ragioni di sicurezza pubblica).