(massima n. 1)
Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), il giudice deve sempre valutare la «legalità» del provvedimento rimasto inosservato e verificare, quindi, oltre i tradizionali vizi di legittimità, se il provvedimento corrisponda effettivamente alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se, per la sua formulazione, sia, in rapporto alla particolare situazione che si intende tutelare, eseguibile nei tempi e nelle modalità prescritte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato affermato che correttamente il giudice di merito aveva escluso la legalità di una ordinanza del sindaco di un comune con la quale era stato ingiunto a proprietari di un immobile parzialmente distrutto da eventi bellici di eseguire, con urgenza, entro novanta giorni, sotto controllo di un professionista abilitato e previo deposito del relativo progetto presso l'ufficio tecnico comunale, opere di consolidamento e bonifica dell'immobile stesso; e ciò osservandosi anche, da parte della corte, che doveva presumersi l'insussistenza di pericoli di rovina, giacché altrimenti il reato configurabile sarebbe stato quello di cui all'art. 677 c.p.).