(massima n. 1)
In tema di rifiuto di atti di ufficio, per atto di ufficio che per «ragione di giustizia» deve essere compiuto senza ritardo, al pari di quanto previsto dall'art. 650 c.p., deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o pił agevole l'attivitą del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Non attiene pertanto a una ragione di giustizia la mancata adozione da parte di un sindaco di provvedimenti di attuazione di una sua ordinanza di inibitoria all'utilizzo di un immobile abusivo e di ottemperanza a una ordinanza del Tar con la quale si disponeva la demolizione dell'immobile; atti in ordine ai quali č stato ritenuto dalla Suprema Corte che difettasse per di pił l'ulteriore requisito della «indifferibilitą».