(massima n. 2)
Il superamento dei valori-limite di rumorositā prodotto nell'attivitā di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che č depenalizzata per effetto del principio di specialitā di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identitā dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che č sanzionato solo in via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad esempio, orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili).