(massima n. 1)
In materia di inosservanza di provvedimenti dell'autorità la norma di cui all'art. 650 c.p. può ritenersi violata quando non si ottemperi a provvedimenti che il sindaco adotta quale ufficiale di governo, con carattere di contingibilità ed urgenza, al fine di ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie. Negli altri casi, quando cioè l'ordine sia dato con richiamo a regolamenti comunali esistenti, la loro violazione non è penalmente punita, ma trova una sanzione amministrativa nell'art. 106 del R.D. n. 383/1934. (Fattispecie relativa a ordinanza sindacale che ordinava la raccolta dei rifiuti commerciali lontano dai luoghi di abitazione).