(massima n. 1)
Il giudice incompetente, investito da impugnazione erroneamente qualificata (nella specie «appello» in luogo di «ricorso per cassazione») e a lui mal proposta non deve pronunciare sentenza d'inammissibilitą dell'impugnazione stessa, ma, dopo aver correttamente qualificato il mezzo di gravame, č tenuto, a norma dell'art. 568, quinto comma, c.p.p., a trasmettere gli atti al giudice competente.