(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il sindaco richiama al rispetto degli obblighi sulle vaccinazioni obbligatorie non configura il provvedimento dell'autorità la cui inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., perché l'illiceità della condotta in questione è già prevista in una norma primaria il cui contenuto non può essere stato fatto proprio, se non sterilmente, da un atto amministrativo. (Nella specie, relativa ad annullamento perché il fatto non costituisce reato, la S.C. ha ritenuto che, poiché le inosservanze in tema di vaccinazioni obbligatorie sono sanzionate dal T.U. leggi sanitarie con riferimento ad altre leggi e poiché le relative sanzioni sono di natura amministrativa, la norma di cui all'art. 650 c.p. non poteva trovare applicazione).