(massima n. 1)
La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamitā o gravi epidemie, č punita a norma dell'art. 650 c.p., mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, norma che si pone in rapporto di specialitā rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge.