(massima n. 1)
Deve escludersi che sia richiesta la licenza di P.S. di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) qualora in esercizi non aperti al pubblico non vengano somministrate bevande alcooliche; ne consegue che nel caso di inosservanza del provvedimento con il quale la competente autorità amministrativa abbia ordinato la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un locale non aperto al pubblico — ed in mancanza della prova che in tale locale vengano somministrate bevande alcooliche — non è configurabile il reato di cui all'art. 17 T.U.L.P.S., in relazione all'art. 650 c.p., dovendosi disapplicare tale provvedimento amministrativo in quanto emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge. (Nella fattispecie si trattava di un locale messo a disposizione di un istituto bancario in cui venivano somministrati caffè ai soli dipendenti dell'istituto stesso; la Suprema Corte, sul presupposto che non risultava provata la circostanza che nell'esercizio fossero vendute bevande alcooliche, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato — condannato dal pretore perché, quale gestore del locale in questione, non aveva ottemperato all'ordinanza di cessazione dell'attività emessa dal commissario prefettizio — ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, enunciando il principio di cui in massima).