(massima n. 1)
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, alla quale corrisponde quella di cui all'art. 54, comma 3, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria a chi esegua uno scarico senza l'osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, č speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all'art. 650 c.p., con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui alle citate disposizioni amministrative, e conseguentemente non č previsto dalla legge come reato. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod.).