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Articolo 509 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Dispositivo dell'art. 509 Codice Penale

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [2067-2077] [o dalle norme emanate dagli organi corporativi](1), è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

[Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.](2)

Note

(1) Il riferimento alle norme corporative deve ritenersi implicitamente abrogato, successivamente all'abrogazione dell'ordinamento corporativo avvenuta con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2) Il comma secondo della norma è stato abrogato dall'art. 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Ratio Legis

La disposizione in esame, come testimoniato dalla Corte costituzionale con sen. 17 aprile 1957, n. 55, è diretta a tutelare l'ordinamento economico costituzionale, garantendo l'imperatività e inderogabilità dei contratti collettivi.

Spiegazione dell'art. 509 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e dunque, in via mediata, la libertà contrattuale delle organizzazioni sindacali.
Trattasi di norma penale in bianco per la quale il giudice, onde verificarne la violazione, dovrà verificare il contenuto del contratto collettivo.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di non rispettare una o più norme del contratto collettivo di settore applicabile.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce il datore di lavoro o il lavoratore che, volontariamente, non adempia agli obblighi impostigli da un contratto collettivo di lavoro.

Si tratta di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo può essere soltanto chi rivesta la qualità di datore di lavoro o di lavoratore, considerato che solo tali figure possono effettivamente violare obblighi di natura lavorativa.

La condotta tipica consiste nel mancato adempimento degli obblighi derivanti, in capo al soggetto agente, da un contratto collettivo di lavoro, il quale risulti obbligatorio per le parti e, dunque, giuridicamente efficace.

Il reato in esame si considera consumato nel momento stesso in cui l'agente non adempia agli obblighi che gli derivino da un contratto collettivo di lavoro. Tale inadempimento può provenire sia dal decorso del termine per adempiere, sia dall'attuazione di un comportamento che riveli il proposito di non adempiere. Non si considera, pertanto, configurabile il tentativo.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la norma ritiene sufficiente il dolo generico, inteso come volontà di non adempiere agli obblighi dettati da un contratto collettivo di lavoro.
Si ritiene, inoltre, che l'ignoranza o l'errore su detto contratto, non scusino, in quanto ricadono su norme che, essendo richiamate all'interno di una norma penale, assumono anch'esse rilevanza penale. Al contrario, ha effetto scusante la dimostrata impossibilità di adempiere agli obblighi del contratto collettivo di lavoro, che sia, ad es., dovuta al dissesto economico del datore di lavoro.

Sono applicabili alla fattispecie in esame le circostanza aggravanti speciali di cui agli articoli 510 e 511 del c.p.

La condanna per il delitto ex art. 509 c.p., comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni, ai sensi dell'art. 512 c.p.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA


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