Il bene giuridico tutelato è l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e dunque, in via mediata, la libertà contrattuale delle organizzazioni sindacali.
Trattasi di
norma penale in bianco per la quale il giudice, onde verificarne la violazione, dovrà verificare il contenuto del
contratto collettivo.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è sufficiente il
dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di non rispettare una o più norme del contratto collettivo di settore applicabile.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce il datore di lavoro o il lavoratore che, volontariamente, non adempia agli obblighi impostigli da un contratto collettivo di lavoro.
Si tratta di un
reato proprio, in quanto il soggetto attivo può essere soltanto chi rivesta la qualità di datore di lavoro o di lavoratore, considerato che solo tali figure possono effettivamente violare obblighi di natura lavorativa.
La
condotta tipica consiste nel mancato adempimento degli obblighi derivanti, in capo al soggetto agente, da un contratto collettivo di lavoro, il quale risulti obbligatorio per le parti e, dunque, giuridicamente efficace.
Il reato in esame si considera
consumato nel momento stesso in cui l'agente non adempia agli obblighi che gli derivino da un contratto collettivo di lavoro. Tale inadempimento può provenire sia dal decorso del termine per adempiere, sia dall'attuazione di un comportamento che riveli il proposito di non adempiere.
Non si considera, pertanto, configurabile il
tentativo.
Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la norma ritiene sufficiente il
dolo generico, inteso come volontà di non adempiere agli obblighi dettati da un contratto collettivo di lavoro.
Si ritiene, inoltre, che l'ignoranza o l'errore su detto contratto, non scusino, in quanto ricadono su norme che, essendo richiamate all'interno di una norma penale, assumono anch'esse rilevanza penale. Al contrario, ha effetto scusante la dimostrata impossibilità di adempiere agli obblighi del contratto collettivo di lavoro, che sia, ad es., dovuta al dissesto economico del datore di lavoro.
Sono applicabili alla fattispecie in esame le circostanza
aggravanti speciali di cui agli articoli
510 e
511 del c.p.
La condanna per il delitto
ex art.
509 c.p., comporta l'applicazione della
pena accessoria dell'interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni, ai sensi dell'art.
512 c.p.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA