(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. non č configurabile in caso di violazione di norme giuridiche generali ed astratte, essendo la sua sfera di operativitā limitata ai provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo od omissivo, i quali vengano rivolti ad un soggetto o ad una cerchia di soggetti ben determinati o determinabili (anche se non individuati), al fine di garantire esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la configurabilitā del reato contravvenzionale in questione in un caso di mancata osservanza, da parte del titolare di uno studio medico-dentistico, delle prescrizioni dettate dall'art. 1, commi secondo ter e ss., del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, conv. con modif. in legge 10 febbraio 1988, n. 45, e dal decreto del ministro dell'ambiente 25 maggio 1989, in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari).