Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità [102-104](1), riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato [106, 107, 109].
Note
(1)
Affinché possa essere un soggetto considerato delinquente professionale, si richiede il ricorrere di alcuni presupposti. In primo luogo, devono essere presenti le condizioni per la dichiarazioni di abitualità, non essendo quindi necessario che il reo sia stato dichiarato delinquente abituale e il soggetto deve ovviamente riportare una condanna per altro reato, delitto o contravvenzione. Poi deve essere accertata la pericolosità sociale e il fatto che l'attività criminosa costituisce per questo fonte di sostentamento per il reo, il quale ha su questa costituito un sistema di vita. La dichiarazione di professionalità poi si estingue solo per effetto della riabilitazione.
Si ricordi che la legge n. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha abrogato le presunzioni di pericolosità, ha reso, diversamente dall'originaria formulazione che ricalcava l'abitualità nelle sue due forme (presunta dalla legge/ritenuta dal giudice), sempre necessaria la concreta verifica dei presupposti da parte dell’organo giudicante.
Si ricordi che la legge n. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha abrogato le presunzioni di pericolosità, ha reso, diversamente dall'originaria formulazione che ricalcava l'abitualità nelle sue due forme (presunta dalla legge/ritenuta dal giudice), sempre necessaria la concreta verifica dei presupposti da parte dell’organo giudicante.