(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. solo se dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, configurandosi, in assenza, la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., che può concorrere con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo, cod. pen., posto che la clausola residuale opera solo in rapporto ad altra fattispecie incriminatrice concorrente.