Chiunque cagiona un'epidemia(1) mediante la diffusione di germi patogeni(2) è punito con l'ergastolo [448, 452].
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte](3).
Note
(1)
I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.
(2)
Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione. Si riferisce solo alle malattie che colpiscono gli uomini, in quanto per quelle che colpiscono esclusivamente gli animali e le piante è prevista un'apposita figura criminosa dall'art. 500.
(3)
Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della pena di morte (v. art. 17).