(massima n. 1)
La previsione, nell'art. 4, ultimo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833, della fissazione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di limiti massimi di accettabilitą, tra l'altro, delle «emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno», non esclude, di per sč, la possibilitą, per gli enti locali, nell'ambito delle loro specifiche competenze, di dettare disposizioni, eventualmente pił restrittive, nella medesima materia, tenendo conto della peculiaritą delle singole situazioni, indipendentemente anche dagli artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie. (Fattispecie in cui la difesa del ricorrente che era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 650 c.p. per non aver osservato l'ordinanza sindacale emessa per motivi di igiene, che gli imponeva di ricondurre entro i limiti del regolamento comunale la rumorositą di una vetreria della quale era legale rappresentante assumeva l'illegittimitą dell'ordinanza per mancanza di forza normativa del regolamento comunale in materia di emissioni rumorose, trattandosi di materia riservata dal surricordato art. 4 della L. n. 833 del 1978 alla potestą regolamentare della presidenza del Consiglio dei ministri; la Cassazione ha disatteso tale assunto, enunciando il principio di cui in massima).