(massima n. 1)
In tema di inosservanza di provvedimenti dell'autoritā, atteso il principio secondo cui la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. non č configurabile quando l'inosservanza riguardi provvedimenti dotati di propri meccanismi sanzionatori, deve escludersi la sussistenza di detta contravvenzione nel caso di inottemperanza al provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 26 gennaio 1983, n. 18, sia stata disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitā nei confronti di soggetto resosi responsabile di plurime violazioni dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale. (Sulla base di tale principio la S.C. ha, nella specie, rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la condotta anzidetta sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell'art. 17 bis del T.U. delle leggi di P.S.).