(massima n. 1)
La Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli — anche in considerazione della sua peculiare composizione collegiale — non costituisce un organo dotato di autonomo potere di ordinanza, essendo le attribuzioni consultive ed ispettive previste dalla legge finalizzate alla successiva adozione, da parte delle competenti autorità di P.S. o comunali, degli eventuali provvedimenti, di volta in volta ritenuti opportuni o necessari in riferimento alla situazione di fatto obiettivamente rilevata ed alle misure indicate o suggerite dalla Commissione in sede di verifica tecnica; ne consegue che l'inottemperanza delle indicazioni contenute nel verbale ispettivo di detta Commissione non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p.