(massima n. 1)
L'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un prefissato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento, senza che l'ordine sia osservato; ne consegue che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato e che dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., a norma dell'art. 516 c.p.p.