(massima n. 1)
In tema di elusione di provvedimenti del giudice, se detto provvedimento č costituito da una sentenza civile, in considerazione del fatto che, secondo il dettato degli artt. 282 e 283 c.p.c., modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la sentenza pronunciata in primo grado č provvisoriamente esecutiva (sempre che il giudice di appello, su istanza di parte, non abbia disposto la sospensione della esecuzione), integra il reato di cui all'art. 650 c.p. il comportamento del coniuge che non osservi i provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori.