(massima n. 1)
Non opera il principio di specialitą di cui all'art. 15 della L. 24 novembre 1981, n. 689 nei rapporti tra la violazione amministrativa di cui all'art. 135 c.s. e il reato contravvenzionale di cui all'art. 650, nel caso in cui il conducente di un veicolo, trovato sprovvisto dei documenti di circolazione o di guida, ed invitato pertanto ad esibirli entro un certo tempo presso l'ufficio o comando dell'organo accertatore, non abbia ottemperato a tale invito. L'art. 135 c.s., infatti, impone e sanziona un obbligo di esibizione immediata dei detti documenti, al fine della verifica, sul momento, della loro regolaritą, mentre l'art. 650 sanziona l'inosservanza di un obbligo avente ad oggetto una condotta diversa, di tal che non sussiste rapporto di specialitą della prima di dette norme rispetto alla seconda, ma concorso delle medesime ed, eventualmente, concorso dei due illeciti.