(massima n. 1)
Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall'art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (secondo il quale non può concedersi la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso d'incendio), sono atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente come «pareri» dall'art. 142 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Essi sono quindi privi, in sè, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un «provvedimento» rilevante agli effetti dell'art. 650 c.p. né una «prescrizione» in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 681 c.p. (Nella specie la S.C., in applicazione di detti principi, ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., contestato all'imputato per non aver questi realizzato, quale responsabile della gestione di un night club, in difformità di quanto ravvisato necessario dalla commissione tecnica, un servizio igienico per portatori di handicap).