(massima n. 1)
L'art. 220 del nuovo c.s. stabilisce che l'autoritą giudiziaria, in tutti i casi nei quali ravvisa solo una violazione amministrativa trasmette gli atti all'autoritą o comando che ha comunicato la notizia di reato. Tale disposizione di coordinamento dispone solo per il tempo successivo all'entrata in vigore del codice nuovo e, pertanto, non si applica alle violazioni commesse sotto il vigore della normativa punitiva precedente e cioč agli illeciti commessi nel tempo in cui la violazione configurava l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.