(massima n. 1)
L'art. 129, comma secondo, c.s. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l'ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all'ordine dell'autoritā amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un argomentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati č espressamente previsto che l'autoritā ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che č inapplicabile in subiecta materia l'art. 212, comma quarto, c.s., secondo cui č responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l'obbligo di cessare da una determinata attivitā, sia per la non riferibilitā alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilitā oltre i casi espressamente previsti).