(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. (Fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento né di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico ad personam).