(massima n. 1)
Se anche le modalitą di attuazione del rimpatrio sono rimaste regolate dall'art. 163, terzo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 ha disciplinato ex novo il rimpatrio sicché a detta disposizione, successiva al citato art. 163, e non gią all'art. 650 c.p., va fatto riferimento quanto alla sanzione prevista. Risponde, pertanto, della contravvenzione di cui all'art. 2, legge 1956, n. 1423 chi non ottemperi all'ordine del questore di presentarsi all'autoritą di P.S. del luogo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.