(massima n. 1)
I limiti del doveroso controllo del giudice penale sulla «legalità» del provvedimento che è oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 650 c.p. sono costituiti da tre tradizionali vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere, vale a dire dai vizi di legittimità dell'atto amministrativo, sicché da tale ambito esorbitano quei vizi per l'accertamento dei quali l'indagine del giudice penale deve invadere il ramo della attività meramente discrezionale della pubblica amministrazione, con inammissibile accesso al merito. La pretesa, pertanto, di sindacare l'ordine di esibizione della patente alla stregua di presupposti di merito, quali la possibilità di conseguire le finalità accertative del provvedimento mediante l'uso di mezzi di ricerca telematica ed elettronica, non trova spazio nell'ambito del controllo di legittimità riservato al giudice penale dall'art. 650 c.p., poiché la ritenuta violazione del precetto di logica che si assume violato non può essere ricompresa nel vizio di eccesso di potere.