(massima n. 1)
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. č configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta č direttamente repressa con sanzione amministrativa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente, dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, come mod. dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato fatto divieto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame, di scaricare liquami nei corsi d'acqua del territorio comunale.