(massima n. 1)
In materia di ordinanze sindacali, le stesse possono fondarsi su poteri di intervento propri del sindaco o a questi delegati da organismi territoriali sovraordinati. Se il sindaco ha agito con riferimento a norme emanate dal presidente della giunta regionale emettendo ordinanza con la quale intima l'adeguamento, per motivi sanitari, di strutture aziendali, l'ordinanza del sindaco è legittima nei limiti di vigenza del provvedimento da cui trae origine. Se la regione emette altro provvedimento con il quale proroga i termini fissati, l'ordinanza del sindaco perde efficacia. Conseguentemente il giudice penale, cui compete il controllo della legalità del provvedimento dalla cui inosservanza discende la responsabilità prevista dall'art. 650 c.p., deve rilevarne il vizio di legittimità perché non più sussistente il presupposto della legalità dell'ordine già dato, dal che consegue che ancorché il provvedimento non sia stato osservato nei termini indicati, la condotta non può essere sanzionata penalmente.