(massima n. 1)
L'inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all'art. 650 c.p. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S. e contenuta nella contestazione, senza che, in tal caso, rilevi, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, la natura eventualmente permanente del reato in esame, in quanto, qualora nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente, si contesti il fatto come commesso ad una data precisamente individuata nel tempo, o si determini il momento terminale della consumazione, il giudice può tenere conto dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art. 516 c.p.p.