(massima n. 2)
Al fine della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., non può essere considerata quale inosservanza di un provvedimento «dato per ragioni di giustizia» la violazione, da parte del minore, degli obblighi prescritti con l'ordinanza dispositiva del collocamento in comunità adottata ex art. 22, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488; i provvedimenti presi in considerazione dalla norma in esame, infatti, sono quelli oggettivamente amministrativi, pur se emanati per motivi genericamente inerenti a un'attività diretta a scopi di giustizia, aventi come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare direttamente nei rapporti esterni all'attività del giudice: fra tali provvedimenti non possono ricomprendersi quelli tipici di quest'ultimo (sentenza, ordinanza, decreto), che non riguardano direttamente un interesse generale o, anche se lo riguardano, non concernono quell'ordine pubblico in senso lato che costituisce l'oggetto, sia pure residuale, della tutela apprestata dall'ipotesi contravvenzionale de qua.