(massima n. 1)
L'art. 274, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, abrogando l'art. 106 del T.U. comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, non ha reso penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p. le inosservanze di provvedimenti dell'autoritą comunale che, in precedenza, sarebbero state sanzionate in via amministrativa. Tale modifica legislativa ha lasciato prive di sanzioni le violazioni dei suddetti provvedimenti, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di alternativitą e non di specialitą. Tale conclusione trova conferma nella reintroduzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dell'assoggettamento di dette violazioni a sanzione amministrativa, anche se tale previsione opera solo per l'avvenire, in ossequio al principio di legalitą affermato pure in materia amministrativa dall'art. 1 della L. n. 689/81.