(massima n. 1)
L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, in quanto l'omissione è in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile il reato, perché l'ordinanza sindacale non era stata emessa per motivi contingibili urgenti, in quanto era stata imposta la chiusura di un esercizio di ristorazione per la mancanza dell'autorizzazione sanitaria).