(massima n. 1)
L'inosservanza del provvedimento dell'autoritą con cui si intima a comproprietari «pro indiviso» di un fabbricato l'eliminazione della situazione di pericolo in cui questo versa č configurabile nei confronti di ciascuno dei destinatari, e quindi anche nei confronti di chi abbia adempiuto parzialmente, non rilevando, per la parte residua, l'inottemperanza degli altri titolari, non essendo frazionabile l'obbligo, che riguarda l'intera proprietą, salvo rivalsa, per chi l'abbia adempiuto per l'intero, verso gli altri.