(massima n. 1)
L'inosservanza di provvedimenti dell'autoritą integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all'inottemperanza all'ordinanza di sospensione di un'attivitą commerciale di ristorazione emessa dall'ASL, ritenendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 5, D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).