(massima n. 1)
Un'ordinanza contingibile e urgente a suo tempo emanata dal sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142 del 1990 non può più considerarsi operativa e dar luogo, quindi, in caso di perdurante inosservanza, alla configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. quando, a cagione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua emanazione, la situazione di urgenza debba ritenersi necessariamente venuta meno, ferma restando la possibilità che la condotta anzidetta, se ed in quanto costituente, comunque, violazione di specifici obblighi, risulti sanzionabile in via amministrativa ai sensi, attualmente, dell'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.L.vo n. 267 de 2000 e, in precedenza, dell'art. 106 del R.D. n. 383 del 1934. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui, a distanza di circa sei anni, era stata accertata la perdurante inottemperanza ad un'ordinanza con la quale il sindaco aveva ingiunto al destinatario la immediata cessazione dell'utilizzo di uno scaldabagno a gas, considerato pericoloso a cagione dell'insufficiente tiraggio della canna fumaria e della scarsa areazione del locale in cui l'apparecchio era posto).