(massima n. 1)
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. č configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta č direttamente repressa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che, al terzo comma, punisce con sanzione amministrativa la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubritā dell'ambiente.