(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza del provvedimento sindacale con il quale sia stato imposto a taluno, per ragioni igienico-sanitarie, l'allontanamento dal centro abitato di animali. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilitā dell'art. 650 c.p., sul rilievo che l'intera materia č regolata dall'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie il quale prevede la facoltā regolamentare del sindaco nel caso di esalazioni insalubri provenienti da stalle di animali di imporre prescrizioni idonee a impedire danni alla salute pubblica e di assicurarsi che queste prescrizioni siano rispettate; con la conseguenza che la loro eventuale inosservanza, da parte degli obbligati, comporta la possibilitā di provvedere, nei termini e modi stabiliti dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, all'esecuzione d'ufficio, con applicazione agli inadempienti anche della sanzione amministrativa di cui all'art. 106, comma secondo, stesso testo, per non avere osservato l'ordinanza del sindaco emessa in conformitā della legge).