(massima n. 1)
Per la configurabilitā del reato previsto dall'art. 650 c.p., vertendosi in ipotesi contravvenzionale, non č necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontā di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario, sufficiente a tanto anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa. (Nella specie si č ritenuto che la condotta dell'intimato, in presenza di un'ordinanza sindacale emessa per ragioni di igiene e concernente lo smaltimento delle acque nere, non potesse essere scriminata dalla non ancora intervenuta risoluzione di controversia civile intesa ad ottenere costituzione di servitų sul fondo del vicino, dovendosi considerare tutte le possibilitā che si offrivano al soggetto stesso per adempiere gli obblighi nascenti dal provvedimento dell'autoritā, come, ad esempio, la costruzione di un pozzo di dispersione o la desistenza dalla produzione di acque nere).