(massima n. 1)
Nel caso in cui il pretore abbia intimato al datore di lavoro, con decreto emesso ai sensi dell'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), l'immediata reintegra del dipendente licenziato nel suo posto di lavoro, commette il reato previsto dall'art. 28 cit. e punito dall'art. 650 c.p. il datore di lavoro medesimo che, pur corrispondendo la retribuzione, inibisca al lavoratore l'ingresso al luogo del lavoro e qualsiasi intervento nell'attività dell'impresa. Infatti, la sola retribuzione non può ritenersi equivalente alla reintegrazione, dato che i diritti dei lavoratori ed i corrispondenti obblighi del datore di lavoro non si risolvono nell'unica pretesa della retribuzione, essendo garantiti al lavoratore anche ulteriori diritti (artt. 12, 14, 20 legge citata).