(massima n. 1)
Il sindaco, qualora sussista l'urgente necessità di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, può ordinare lo sgombero delle aree occupate da rifiuti in danno dei soggetti obbligati. All'uopo non è necessario che si tratti di rifiuti tossici o nocivi, giacché la legge presume una pericolosità per tutti i rifiuti abbandonati senza criterio e non distingue a seconda del tipo di rifiuto. (Nella specie è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., per il mancato rispetto dell'ordinanza).