(massima n. 1)
L'interesse all'ordine pubblico inteso come buon assetto e regolare andamento della convivenza civile — che il legislatore, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 650 c.p., intende proteggere contro l'inosservanza individuale dei provvedimenti emessi dalla pubblica autorità — deve essere bilanciato con quello — anch'esso di natura pubblica, in quanto attiene alla libertà del singolo costituzionalmente garantita — di cui è portatore il destinatario del provvedimento, di conoscerne con chiarezza i motivi per essere in grado di esercitare il suo diritto di sindacarne la legalità. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo un invito a presentarsi all'autorità di polizia nel quale, per giustificare la convocazione, si faccia un generico riferimento a «questioni che la riguardano»; per cui, nel caso di inottemperanza ad un invito così formulato, deve escludersi la configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 650 c.p.