Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole [101], è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [106, 107, 109](1).
Note
(1)
Diversamente dalla dichiarazione di abitualità prevista per i delitti, in relazione alla quale è stabilito come presupposto necessario la commissione di delitti non colposi, la norma in esame non specifica se debba accadere lo stesso per quanto riguarda le contravvenzioni. Di conseguenza, la dottrina appare divisa tra coloro che ritengono che debba essere presente l'elemento soggettivo nella veste del dolo e altri che, muovendo dall'assenza di una menzione specifica nel dettato normativo, propendono per considerare ugualmente rilevanti dolo e colpa.